Gli ultimi anni della triade Juventina sono stati oggetto di indagini  legali, da parte di molte procure, ed illegali, da parte di apparati  interni a Telecom Italia. Nessuna società di calcio al mondo è stata  oggetto di così tante attenzioni. E nessuna indagine (legale o illegale)  è stata in grado di dimostrare che le vittorie della Juventus fossero  il frutto di illeciti. Quanto alla giustizia sportiva, sappiamo  trattarsi di un procedimento disciplinare interno che ha giudicato  prevaricando le più elementari norme costituzionali, e che non è stato  in grado di provare l'esistenza di alcun illecito. È ormai fatto noto  che la Juventus è stata condannata dalla giustizia sportiva che ha  ritenuto i suoi due amministratori (Moggi e Giraudo) componenti di  un'associazione a delinquere.
Associazione che ha falsato il  campionato senza falsare nessuna partita.
Si legge infatti a pag. 76  della sentenza della CAF:
“...è concettualmente ammissibile  l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda  dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara.
Infatti,  se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la  risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è  anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da  condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare,  tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto  alle altre.”
Alterare la classifica senza alterare la singola  gara: un mistero che nemmeno il più brillante concorrente di “Lascia o  raddoppia” sarebbe in grado di risolvere.
La CAF ha quindi ritenuto  determinante l'esistenza di un'associazione che ha falsato il  campionato.
Ma la stessa CAF aveva escluso che l'esistenza di  un'associazione avesse rilievo alcuno nella giustizia sportiva.
Si  legge a tal proposito nella sentenza a pag. 78:
"La stessa  Procura, nella valutazione delle condotte accertate nel corso delle  indagini, ha considerato che nell'ordinamento sportivo non può assumere  rilievo un illecito di tipo associativo, dovendosi valutare le condotte  di ogni singolo incolpato con riferimento all'illecito contestato.
Anche  tale impostazione è da condividere, perché il C.G.S. non contiene  alcuna norma che preveda come fattispecie punibile l'associazione di più  persone al fine di commettere un indeterminato numero di illeciti. La  Commissione valuterà quindi il materiale probatorio, relativo ai singoli  deferiti, per accertare se siano state poste in essere condotte  soggettivamente ed oggettivamente dirette a fare conseguire alla  Juventus un vantaggio in classifica e da chi siano state poste in essere  queste condotte".
Bisogna quindi limitarsi a giudicare in merito  ai singoli illeciti.
A tal proposito è illuminante quanto scritto a  pag. 92, quando si analizzano le posizioni di Mazzini, Pairetto, Lanese e  De Santis (ricordiamo che su Bergamo la CAF aveva deciso che non ci  fossero gli estremi per pronunciarsi in quanto Bergamo si era già  dimesso):
“Nelle conversazioni si parla di cordate di arbitri o di  squadre legate all’uno o all’altro designatore, di arbitri o  meno, ma non vi sono elementi che consentano di affermare, con certezza,  che le condotte poste in essere dai soggetti incolpati fossero  univocamente dirette, sotto il profilo soggettivo e dell'efficienza  causale, a realizzare lo scopo di procurare alla Juventus un vantaggio  in classifica.”
Chiaro no? La Juventus non ha beneficiato di  nessun vantaggio illecito.
Ma quello che la CAF dice la stessa CAF  non segue.
Si legge a pag. 150.
“..tuttavia l’illecito è  caratterizzato dall’attuazione di una condotta continuativa nel corso di  tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l’intento di  procurare alla Juventus un vantaggio in classifica, mediante il  controllo diretto o indiretto della classe arbitrale, secondo le  modalità descritte in motivazione, e costituisce, quindi, fatto  disciplinarmente più grave di quello che si realizza mediante la  condotta diretta all'alterazione dello svolgimento o del risultato di  una singola partita."
Chiarissimo, non c'è nessun illecito  specifico ma “una condotta continuativa... programmata...” per favorire  la Juventus, ergo la Juventus condannata perché esisteva una  associazione.
Tale sentenza è stata sostanzialmente confermata nel  giudizio di ultima istanza (sorvoliamo sull'abolizione di un grado di  giudizio e sulla sostituzione dei giudici in carica alla CAF pochi  giorni prima della pronuncia operata dal Commissario straordinario Guido  Rossi): vi era un'associazione che condizionava la terziarietà del  mondo arbitrale che, pur non falsando nessuna gara, ha falsato il  campionato.
Ma in merito all'esistenza o meno di un'associazione a  delinquere si sono pronunciati dei Tribunali dello Stato ai quali spetta  per legge il potere giurisdizionale.
Il tribunale di Torino ha  indagato prima del 2006 su questa vicenda: indagine conclusasi con  un'archiviazione in quanto non vennero rilevati reati penali a carico di  alcuno.
Ricordiamo inoltre che le intercettazioni realizzate dalla  Procura di Torino vennero inviate alla FIGC per valutare l'esistenza di  reati sportivi.
Il tribunale di Torino, in seguito ad intercettazioni  telefoniche, aveva ipotizzato l'esistenza di un'associazione a  delinquere; si legge a pag. 3 della richiesta di archiviazione del  procedimento:
“Il reato per cui le intercettazioni venivano  richieste era l'associazione a delinquere, finalizzata alla commissione  di più reati di frode sportiva”.
La Procura di Torino ha quindi  indagato ipotizzando l'esistenza di un'associazione a delinquere  finalizzata alla frode sportiva. Nel merito ecco cosa si dice a pag. 11:  
“Il reato di associazione per delinquere (posizioni  Giraudo, Moggi, Pairetto).
Come per quelle sino ad ora  esaminate, anche per tale fattispecie criminosa va registrata una prima,  assolutamente tranchant, valutazione negativa del Giudice.
Si è già  detto trattando dell'evoluzione delle indagini come la prospettazione  accusatoria della sussistenza di un'associazione per delinquere,  finalizzata alla frode sportiva, fosse stata sin dall'inizio rigettata  dal Giudice, che si era espresso nel senso dell'insussistenza degli  elementi costitutivi del delitto associativo. Rilevando, in particolare,  come dal materiale di prova acquisito sino al 9.9.04 (data del  provvedimento di rigetto della richiesta di intercettazioni per il  delitto di cui all'art. 416 c. p.) non potessero desumersi validi  elementi indiziari né in ordine al requisito cd. strutturale del reato,  ossia l'esistenza di una predisposizione stabile di mezzi tali da dar  vita ad una struttura associativa autonoma finalizzata alla commissione  delle frodi sportive; né in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo  associativo caratterizzato dall'indeterminatezza del programma criminoso  e di una continuativa colleganza tra gli indagati in ordine alla  realizzazione di plurimi ed indeterminati reati-fine.” “Si ritiene non  sussistano elementi di prova adeguati a ritener non fondata questa  valutazione probatoria effettuata dal Giudice. E ciò non solo  considerando gli elementi sui quali tale valutazione era stata espressa,  ma anche le acquisizioni probatorie del periodo successivo, ossia i 15  giorni di ulteriori intercettazioni concesse per la corruzione sino al  24.9.04 (nonché le sit e la documentazione acquisita in ordine alle  designazioni arbitrali).
Esse non paiono particolarmente  significative in ordine al reato de quo, e comunque non sono di spessore  tale da consentire - valutate unitariamente agli elementi già acquisiti  - di sostenere adeguatamente in giudizio l'accusa per tale reato."
La  Procura di Torino afferma in modo inequivocabile che non esiste nessuna  associazione a delinquere tra gli indagati Moggi, Giraudo e Pairetto.
Tale  documento è datato 19 luglio 2005 e porta la firma del Procuratore  Maddalena.
Qualche mese dopo la giustizia sportiva condanna la Juve  proprio per l'esistenza di un'associazione a delinquere che un Tribunale  dello Stato aveva stabilito non esistere.
Ma se non bastasse vi è  anche la pronuncia del Tribunale di Roma dell'8 gennaio 2009 che per il  processo GEA, costola del processo Calciopoli di Napoli, nella sentenza  di primo grado assolve tutti gli imputati dall'accusa di aver costituito  un'associazione a delinquere.
I Tribunali di Roma e Torino dicono  che non vi era nessuna associazione a delinquere, presso il tribunale di  Napoli sono pendenti due procedimenti, uno celebrato con rito  abbreviato, l'altro con rito ordinario. Nel rito abbreviato è arrivata  la sentenza di primo grado, con la quale il GUP De Gregorio ha  riconosciuto colpevoli di associazione Giraudo, Lanese e Pieri, e ha  assolto invece gli altri imputati Baglioni, Rocchi, Cassarà, Gabriele,  Foschetti, Griselli e Messina. L'arbitro Dondarini è stato condannato  per un reato minore e riconosciuto non facente parte dell'associazione.
Rammentiamo  che il rito abbreviato prevede che il Giudice decida in base alle carte  portate dall'accusa ed alle controdeduzioni delle difese: non è  prevista una fase dibattimentale contrariamente a quanto sta avvenendo  nel processo ordinario.
Il GUP non ha quindi goduto delle  fondamentali testimonianze di Dal Cin, Carbone e Gazzoni Frascara che si  sono limitati a riportare dei sentito dire, o quella altrettanto  fondamentale di Zeman, che ci ha fatto sapere di essere il miglior  allenatore del mondo, o quella di Paparesta, che ha smentito di essere  mai stato rapito a Reggio Calabria (il GUP De Gregorio in merito scrive a  pag. 46 delle motivazioni: “va aggiunto che è un dato pacifico che  Moggi in un impeto di rabbia causatogli dalla direzione di gara chiuse  il povero Paparesta nello spogliatoio”, a riguardo c'è anche  un'indagine del tribunale di Reggio Calabria che ha archiviato il  fascicolo perché il fatto non sussiste) e forse non ha nemmeno capito  che le uniche prove, secondo quanto affermato in aula dal Ten. Col.  Auricchio, sono i tabellini della Gazzetta [non quella ufficiale, quella  che sta sul bancone dei gelati (cit.)].
Ovviamente De Gregorio nulla  sa delle intercettazioni spuntate fuori negli ultimi giorni, i PM non  le hanno ritenute pertinenti o sono stati male informati dagli  inquirenti.
Ed è sempre nel processo abbreviato che il PM Narducci  durante la sua requisitoria ha pronunciato queste frasi: “Piaccia o  non piaccia agli imputati non ci sono mai telefonate tra Bergamo, o  Pairetto, con il signor Moratti, o con il signor Sensi o con il signor  Campedelli, presidente del Chievo...". E beffandosi delle  affermazioni degli inquisiti di esistenza di altre telefonate: "Balle  smentite dai fatti. I cellulari erano intercettati 24 ore su 24: le  evidenze dei fatti dicono che non è vero che ogni dirigente telefonava a  Bergamo, a Pairetto, a Mazzini o a Lanese: le persone che hanno  stabilito un rapporto con questi si chiamano Moggi, Giraudo, Foti,  Lotito, Andrea Della Valle e Diego Della Valle". 
Quindi secondo i  PM solo gli associati si telefonavano, anzi i contatti telefonici sono  una prova dell'associazione, tesi accolta dal GUP De Gregorio.
Si  intuisce che quanto finora emerso nel processo ordinario stravolge  quanto scritto da De Gregorio nelle motivazioni alla sentenza di  condanna di Giraudo, la tesi dell'esistenza di un'associazione a  delinquere traballa anche a Napoli.
L'unica ad esserne certa rimane  la FIGC, che con i suoi procedimenti disciplinari interni (i CC.DD.  processi sportivi) disconosce quanto emerso e quanto sta emergendo nei  Tribunali dello Stato.
Fino a che punto è tollerabile una tale  situazione in uno Stato democratico?
Fino a che punto è tollerabile?
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