"Organizziamoci", federazione di siti bianconeri, ha diffuso un appello in occasione dell'udienza della corte di Appello di Napoli per decidere sulla richiesta di ricusazione a carico della presidentessa Teresa Casoria. Ne pubblichiamo i passaggi salienti.
Tutto sembra indicare che il processo di Napoli debba giungere alla  giusta conclusione, con un verdetto assolutorio per gli imputati.
Ma  in tanti non ci stanno, e sono gli stessi che sin dall’inizio hanno  temuto quest’epilogo, consapevoli dell’inconsistenza del teorema  accusatorio.
Così si spiega il colpevole disinteresse di quasi tutti i  media per un processo il cui oggetto è quello che loro stessi avevano  definito il più grave scandalo che abbia colpito il calcio italiano. 
Trova  altresì giustificazione il percorso a ostacoli cui è stata costretta la  dott.ssa Casoria, che ha il torto di voler compiere il suo dovere, e  proprio domani dovrà affrontare il giudizio sull’istanza di ricusazione  promossa dall'accusa. E’ opportuno, quindi, fare un breve riepilogo di  quanto capitato partendo dalla fine. 
Domani, infatti, si terrà  innanzi alla Corte d’Appello di Napoli l’udienza per decidere sulla  richiesta di ricusazione dei PM Narducci e Capuano nei confronti del  Presidente del collegio giudicante nel processo “ Calciopoli “.
Com’è  noto, siamo alla presenza della terza iniziativa di questo genere e  nonostante le prime due, quella delle parti civili e un’altra, sempre  promossa dai Pubblici Ministeri, abbiano avuto esito negativo per i  latori dell'istanza, l’accusa ci riprova e, caso unico nella storia  della Giustizia Italiana, per la seconda volta chiede la sostituzione  del giudice.
Questi sono i passi ufficiali, ma sin dall’inizio, come  si è poi saputo, la dott.ssa Casoria ha subito notevoli pressioni allo  scopo di farla rinunciare. Cerchiamo, comunque, di comprendere da cosa  sia scaturita questa nuova istanza. 
Come tutti saprete, il CSM ha  adottato, nei confronti della Giudice, la sanzione disciplinare della  censura, per le espressioni non proprio ortodosse adoperate dalla stessa  nei confronti di alcuni suoi colleghi della nona sezione penale del  Tribunale di Napoli, di cui la Casoria era Presidente.
In occasione  del procedimento, la Procura Generale che ha sostenuto l’accusa davanti  al CSM ha chiamato come testi quattro giudici tra cui spiccano le due  giudici a latere nel processo di Calciopoli e i due PM Narducci e  Capuano, che da questa circostanza hanno tratto spunto per richiedere  nuovamente la ricusazione.
Da più parti si è manifestato il forte  dubbio che il provvedimento adottato dal CSM potrebbe condizionare, in  maniera negativa, per la dott.ssa Casoria, e indirettamente per i colori  bianconeri, la decisione della Corte d’Appello chiamata a pronunciarsi  sulla richiesta di ricusazione dei PM.
Noi siamo convinti, al  contrario, che il procedimento disciplinare concluso con la censura non  abbia alcuna attinenza, né potrà mai influenzare il giudizio della Corte  d’Appello, chiamata a vagliare l’istanza, domani 20 maggio. 
Le  nostre certezze non si poggiano sulla fede sportiva, bensì sul diritto. e  per fare chiarezza riportiamo gli articoli 36 e 37 del CPP.
Art. 36 Astensione.
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a)  se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un  difensore Ë debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b)  se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti  private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette  parti è prossimo congiunto (c.p 307-4.) di lui o del coniuge;
c) se  ha dato consigli o manifestato il suo parere sull`oggetto del  procedimento fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (c.p 3074.) e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti (c.p 307-4.) di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g)  se si trova in taluna delle situazioni d’incompatibilità stabilite  dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario ;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
Art. 37 Ricusazione.
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);
b)  se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza,  egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti  oggetto dell`imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare  né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta  l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41).
Queste norme contengono le ipotesi tassative, in presenza delle quali può essere richiesta la ricusazione di un giudice.
E’  pertanto fondamentale capire quali motivi siano stati addotti dai pm  napoletani a corredo di questa seconda istanza di ricusazione. 
La  motivazione della richiesta di ricusazione sarebbe che la circostanza  del procedimento disciplinare innanzi al CSM con testimoni d’accusa i PM  e i due giudici a latere nel processo su Calciopoli condizionerebbe la  dott.ssa Casoria fino al punto di avere nel procedimento penale in corso  un interesse “diretto”, che potrebbe pregiudicare il suo ruolo di  soggetto terzo ed imparziale.
In altre parole la richiesta di  ricusazione troverebbe fondamento normativo nell’art. 36 lettera a)  C.P.P: "se il giudice ha interesse nel procedimento".
Non si  comprende, però, quale interesse la Casoria possa avere nel procedimento  contro Moggi e altri: forse quello di assolvere gli imputati solo per  ripicca nei confronti dei PM che hanno sostenuto l’accusa nel  procedimento disciplinare dinanzi al CSM?
Procedimento disciplinare  che, si badi bene, non ha alcuna attinenza con il processo penale su  Calciopoli e con il suo esito, come sottolineato anche dal Giudice  Alemi, Presidente del Tribunale di Napoli, a commento delle decisioni  del CSM.
Al più si può dedurre che tra i componenti del collegio  giudicante nel processo di Calciopoli non corre buon sangue, ma tale  condizione non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli  36 e 37 del C.P.P., ipotesi, ribadiamo, tassative, nel senso che non se  ne possono inventare di sana pianta altre come i pm vorrebbero…
Eventualmente,  si potrebbe addurre una certa mancanza di serenità da parte della  Giudice, ma nulla di più; tuttavia, dato che la stessa non ha mai  dichiarato di volersi astenere, non vediamo come possa essere ricusata  dalla Corte D’Appello.
A questo punto tutti i cittadini, non solo i tifosi, dovrebbero chiedere: ma perché tutto questo? 
La  verità è una sola: quella che la Gazzetta aveva, in coincidenza della  sua nomina, definita un Magistrato al di sopra delle parti, salvo poi  cambiare opinione, tale è veramente.
Domani sarà, pertanto, un giorno  cruciale per il futuro della Juve, perché un eventuale accoglimento  della ricusazione azzererebbe, di fatto, il procedimento, facendo  scivolare tutto verso la prescrizione.
Noi, invece, pretendiamo che  il processo prosegua e giunga alla naturale conclusione con una giusta  sentenza che è il passaggio fondamentale per riappropriarci della  dignità scippata. E se la società decidesse, anche in presenza di  un’assoluzione, di non intraprendere le doverose azioni per riottenere  quanto ci è stato tolto, andremo comunque avanti per la nostra strada,  facendo sentire la nostra voce in tutte le sedi, convinti della bontà di  una lotta, iniziata cinque anni fa e che non può certo fermarsi in  vista del traguardo.
	      
