Angelo Conte o Antonio Alessio? Ovvero, il povero Angelo Alessio  condannato perché Conte nonpotevanonsapere…. Potrebbe già finire qui la  nostra analisi sui motivi per cui Angelo Alessio è stato condannato alla  squalifica di otto mesi (poi ridotti a sei in secondo grado e a 66  giorni dal TNAS con la sentenza del 12 ottobre) per omessa denuncia  della presunta combine relativa ad AlbinoLeffe-Siena, ultima giornata  del campionato di serie B 2010/11.
Una settimana prima il TNAS  aveva deciso sul ricorso di Antonio Conte, riducendone la squalifica da  10 mesi a 120 giorni, venerdì scorso lo stesso apparato ha ridotto la  sanzione di Alessio a 66 giorni, ossia fino al 15/10/2012, quando  finalmente, almeno per lui, finirà questa assurda sospensione e potrà  tornare a sedersi sulla panchina bianconera (anche se, conoscendo anche  lui, sarebbe meglio dire a stare in piedi davanti a incitare i suoi…).  Attendiamo quindi con molta curiosità di leggere le motivazioni di  entrambe le decisioni, previste entro la metà di novembre; nel frattempo  però abbiamo voluto procedere con un'analisi delle motivazioni del  secondo grado, confrontando quelle pubblicate dal sito FIGC per Conte il  23/08/2012 (Comunicato n.31) e quelle pubblicate per Alessio il 31/08/2012 (Comunicato n.40).
Abbiamo quindi proceduto a riassumere in un unico documento la comparazione delle sentenze Conte e Alessio (cliccando sul link potrete scaricare il pdf con il confronto).  Aprendolo troverete in nero le parti comuni, in rosso grassetto le  parti relative solo a Conte e in blu grassetto quelle relative al solo  Alessio.
La prima cosa che si nota è che le due sentenze sono  praticamente identiche e speculari per circa il 90%! Quindi, la  Commissione di Giustizia Federale ci ha messo ben otto giorni per  cambiare nomi, date, aggiungere qua e là qualcosina e modificare solo le  ultime righe e le conclusioni, righe nelle quali cambiano solo le  parole ma i concetti rimangono identici.
E allora possiamo riprendere  quanto già espresso per la sentenza Conte nel pezzo di quasi due mesi  fa: cambia la sentenza, non cambiano gli errori; tralasciando l’analisi  delle motivazioni già espresse in quel caso sul proscioglimento per  Novara-Siena e sulle motivazioni dell’astio, per la cui disamina  rimandiamo alla lettura di quell'articolo.
LA SINTESI IN DUE PUNTI
Decaduta  per Conte (e quindi anche per Alessio) l’accusa di omessa denuncia per  Novara- Siena, l’unica partita per cui tutto lo staff tecnico del Siena  viene ritenuto colpevole è AlbinoLeffe-Siena, con conseguente decadenza  dell’aggravante della continuità del reato ascritto che per Alessio,  diversamente da Conte, porta a una diminuzione della condanna in secondo  grado dagli 8 mesi del primo grado a 6 mesi.
I capisaldi su cui la corte decide la colpevolezza dell’ex allenatore del Siena, e quindi del suo vice, sono quindi due:
- Conte (lui e chi lavorava quotidianamente con lui) “non poteva non sapere” (cit. della sentenza).
-  Mastronunzio estromesso dalla rosa perché non si sarebbe dichiarato  d’accordo nel lasciare la partita all’AlbinoLeffe a meno di riservare lo  stesso comportamento anche per l’Ascoli, nelle cui fila aveva militato  ben 8 anni prima, alla terzultima di campionato.
Le 13 pagine potrebbero forse essere sintetizzate in questi due semplici punti. Occorre però andare ulteriormente nel dettaglio.
“Non poteva non sapere”
In merito al primo dei due punti i giudici scrivono nelle motivazioni:
“(…)a  ulteriore conferma che CONTE sapesse, vi è la circostanza che STELLINI  ha ammesso di essere stato egli stesso a dare incarico a CAROBBIO e  TERZI, al termine della gara di andata, di andare a parlare con GARLINI e  BOMBARDINI per 'sistemare' la gara di ritorno. Ed è davvero poco credibile che CONTE non fosse a conoscenza dell’iniziativa presa dal suo collaboratore,  anche in ragione della personalità e del ruolo che aveva all’interno  della Società, ben spiegati dalla dichiarazione resa da PERINETTI, il  quale ha affermato che l’allenatore aveva un 'carattere accentratore' (dichiarazione PERINETTI dell’8.3.2012). Ipotizzare che i componenti  dello staff tecnico o la squadra prendessero decisioni a insaputa di  CONTE non è oggettivamente credibile.(…)
In pratica i giudici  non ritengono credibile che Antonio Conte, considerato il suo carattere  “accentratore”, potesse essere all’oscuro dell’iniziativa del suo  collaboratore tecnico Stellini; e se lo sapeva Conte, doveva per forza  saperlo anche Alessio, con la sola attenuante del suo ruolo “ancillare”…  Stellini però nel suo “patteggiamento”, avvenuto secondo l’art. 24 del  Codice di Giustizia Sportiva, dichiara di aver inviato i due giocatori a  tranquillizzare gli animi dopo l’alterco un po’ fuori dalle righe che  si era verificato nel sottopassaggio dopo la gara di andata. Il  collaboratore tecnico non menziona mai né direttamente né indirettamente  Conte e parla espressamente di un’iniziativa personale. Viene quindi da  pensare quindi che per Conte sia “letale” la riconosciuta  caratteristica del suo carattere di essere meticoloso e attento a ogni  particolare nella preparazione delle partite (che da sempre è ritenuto  un pregio), che agli occhi della Commissione risulta invece come  un'aggravante… La Commissione non dà pertanto peso alle parole  dell’Avvocato Bongiorno che nella sua accalorata e decisa arringa aveva  posto il dubbio: e se questo carattere “accentratore” fosse invece il  motivo che avrebbe spinto Stellini ad agire senza dirgli nulla per non  far sì che si infuriasse con lui? Resteremo con il dubbio… E in tutto  questo Alessio è mai citato? No! Né da Carobbio né da nessun altro. Qual  è quindi la sua unica colpa se non quella di essere l’allenatore in  seconda del Siena?
La Commissione però a questo punto cerca di non porgere il fianco e fra le pagine 11 e 12 scrive testualmente:
“Le  predette considerazioni, è bene evidenziarlo anche al fine di  rispondere ad un rilievo svolto sul punto dalla difesa , non devono  essere intese nel senso che la responsabilità del predetto tesserato  sarebbe fondata sulla equazione: Conte è un accentratore quindi lui e chi lavorava quotidianamente con lui non poteva non sapere della combine.”
La parte sottolineata è stata aggiunta nella sentenza Alessio per “motivare” la sua condanna.
Peraltro c’è da evidenziare anche un errore nella sentenza, ossia quando recita testualmente:
"Circostanza,  quest’ultima, molto significativa atteso che Stellini è un fidato  collaboratore di Conte (tanto da averlo seguito , insieme ad Alessio, in tutte le squadre in cui l’odierno appellante ha ricoperto il ruolo di capo  allenatore, compresa la Juventus dal cui staff tecnico si è dimesso solo  successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado ed al  coinvolgimento nelle indagini di Bari cui si è fatto cenno) e che suona  come conferma del fatto che Conte ed Alessio fossero pienamente  consapevoli dell’accordo illecito "[...]
Dove sta l’errore? Sta  nel fatto che Alessio ha seguito Conte solo a Siena, nell’ultima  esperienza del mister leccese prima di essere ingaggiato dalla Juventus!  Un altro errore che in una sentenza non dovrebbe esserci…
Lo strano caso di Salvatore Mastronunzio
Chi  ci segue da tempo conosce già la storia, da noi anticipata addirittura 3  giorni prima del processo di secondo grado; ma, nonostante tutto, in  questa sentenza si ripetono gli errori già evidenziati nel primo grado  (rif, “Lo strano caso di Salvatore Mastronunzio” e approfondimenti).  I dati fattuali già evidenziati quindi in precedenza, che non staremo a  ripetere per non tediare ulteriormente il lettore (ma di cui  consigliamo lettura a coloro che non l’avessero fatto), smentiscono  pertanto praticamente in toto le conclusioni delle commissioni di primo e  secondo grado riguardo al mancato impiego dell’attaccante ex Ancona e  Siena, .
A tal proposito è utile invece ascoltare nel seguente video  le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Mastronunzio a Sportitalia a  fine agosto. Confermano appieno ciò che avevamo anticipato con quasi una  settimana di anticipo:
Si  consideri che è sulla base delle dichiarazioni di Carobbio in merito  alla riunione tecnica, che secondo la Commissione troverebbe conferma  nell’esclusione di Mastronunzio, che i giudici nelle motivazioni cercano  di instaurare il dubbio di un coinvolgimento di Conte addirittura sino  al livello di illecito. Mastronunzio con la sua viva voce, il sito del  Siena e le evidenze fattuali sull’utilizzo del giocatore e sui suoi  infortuni sembrerebbero raccontare invece un’altra storia…
Tanto è  vero che il TNAS sembra aver diminuito la pena in base proprio a questi  errori, anche se non abbiamo ancora la certezza non avendo ancora preso  visione delle motivazioni.
Il messaggio
Prima di concludere voglio portare l’attenzione su un passo delle motivazioni:
"La  difesa di Alessio, anche con riferimento alla predetta gara, ha fatto  leva sull’intrinseca inattendibilità di Carobbio nonché sul fatto che la  versione dei fatti, fornita dallo stesso, sarebbe stata smentita dagli  altri tesserati sia del Siena che dell’Albinoleffe; tesi, quest’ultima  che, a differenza di quanto evidenziato in ordine alla partita  Novara-Siena, risulta sconfessata dalla circostanza che uno strettissimo  collaboratore di Conte, e quindi anche di Alessio, il sig. Stellini  abbia confessato la propria partecipazione all’illecito di cui è  argomento (come noto, Stellini risulta, peraltro, coinvolto nelle  indagini penali attualmente in corso da parte della Procura della  Repubblica presso il Tribunale di Bari con riferimento ad episodi di  illecito sportivo che coinvolgerebbero la squadra del Bari con  riferimento anche ad una delle due stagioni sportive, quella 2008/2009,  in cui la predetta compagine era allenata dal Sig, Conte)".
“Bene”.  Posto che la presunzione di innocenza è un diritto sancito dall’art. 27  comma 2 della Costituzione Italiana, che Conte non risulta al momento  indagato (è stato solo ascoltato dalla Procura di Bari come persona  informata sui fatti) e che oltretutto gli interrogatori sono secretati  (la conferma è arrivata proprio da Palazzi durante la requisitoria del  secondo grado) leggere questa frase in nelle motivazioni di una sentenza  ha fatto correre i brividi lungo la schiena. Frasi di questo tenore,  che adombrano dubbi senza prove di colpevolezza potrebbero aver  cittadinanza all’interno di un articolo di “gossip;, usarle per motivare  una sentenza è quantomeno forzato, se non diffamatorio.
CONCLUSIONI
Le  motivazioni insomma sembrano basare le loro conclusioni sui due  personaggi chiave: Stellini e Mastronunzio. Dimostrato che per il  secondo esistono prove che indicano errori oggettivi e contraddizioni  nelle conclusioni della Commissione, è logico ritenere sulla base dei  fatti definitivamente minata la credibilità di Carobbio riguardo anche  ai suoi racconti sulla “votazione” all’interno delle riunioni tecniche  prima di AlbinoLeffe-Siena. Rimarrebbe “in piedi” il patteggiamento di  Stellini, ma nel documento né Conte né, tantomeno, Alessio vengono mai  tirato in ballo e il “non poteva non sapere” sembra proprio vacillare e  non poco. Perché allora una domanda sarebbe legittima: se questo  principio per il Procuratore Federale e per la Commissione vale per  l’allenatore leccese, perché non vale per Mondonico, allenatore  dell’AlbinoLeffe, il cui secondo Poloni è stato condannato in primo e  secondo grado? Solo perché Mondonico non è un accentratore? E’ un po’  poco, ci si permetta di dire…
Ma soprattutto in questo caso è  importante anche un’altra domanda: se Conte “non poteva non sapere”,  basandosi sullo stesso principio utilizzato per Mondonico, perché  Alessio doveva per forza sapere? Il garantismo usato per lo spogliatoio  del Siena dove è andato a finire con Alessio?
Insomma il povero  Angelo Alessio è stato condannato sulle sole parole di Carobbio, senza  prove, solo per il suo ruolo “ancillare” (cit.) ma, soprattutto, senza  essere mai stato ascoltato dalla Procura  Federale, in barba a qualunque garanzia per l’imputato di un processo.  Un’ulteriore questione che fa venire letteralmente i brividi, pensando  che chi ha giudicato la carriera e per certi versi anche la vita delle  persone lo abbia fatto lasciando trasparire una leggerezza  inconcepibile.
RIFLESSIONI POST TNAS
Mi  avvio alla conclusione con una riflessione basata sui numeri e che  prende in considerazione le sentenze TNAS di cui recentemente sono stati  pubblicati i dispositivi in attesa delle motivazioni. E’ probabilmente  decaduta anche la questione relativa a Mastronunzio. L’unica motivazione  di condanna sembra essere proprio il “Conte non poteva non sapere”, ma  lo scopriremo solo fra qualche settimana.
Ma vediamo i numeri:  per Angelo Alessio dal primo al secondo grado vi è stata la riduzione di  59 giorni passando da 8 mesi (ossia 243 giorni) a 6 mesi (184 gg.) con  una riduzione del 24,28%. Dal secondo grado al TNAS la riduzione è stata  di ulteriori 118 giorni, con una riduzione del 64,13% rispetto al  secondo grado e, addirittura, del 72,84% rispetto alla sanzione  comminata in primo grado. Il dato è in linea con la riduzione della  squalifica anche per Conte che è passata da 10 mesi (304 gg.) a 120 gg.  con una riduzione del 60,53% rispetto al secondo grado (la squalifica,  lo ricordo, non subì variazioni fra il primo e il secondo grado).
Credo  di non poter essere smentito se dico che una riduzione così forte non  può essere chiamata sconto, ma il segno di una sentenza un po’  cerchiobottista in grado di minimizzare l’errore giudiziario e non  aprisse le porte a, logiche e auspicabili, richieste di risarcimento  contro la FIGC. Non c’è altra spiegazione, anche considerando che la  pena minima prevista dal codice per l’omessa denuncia è di 6 mesi…
Insomma,  forse sarebbe stato difficile, se non impossibile, ottenere  l’assoluzione e il perché ce lo spiega proprio l’avvocato Chiappero,  difensore di Conte e Alessio:
«Quello che volevamo era  l´assoluzione piena perché le carte sono tali da dimostrare che lui è  innocente e tra l´altro non è mai stato sentito. Il fatto di avere  comunque già scontato di fatto la squalifica consente di valutare la  sentenza del TNAS come una sorta di assoluzione postuma. Gli ho  comunicato la sentenza e niente di più: sicuramente non è contento  perché si è sempre proclamato innocente e sperava nell’assoluzione. È  una situazione particolare perché Alessio entra nel processo all´ultimo,  non viene ascoltato, non c´è un´accusa diretta nei suoi confronti: la  Corte di Giustizia Federale lo ha condannato per la conoscenza della  vicenda Mastronunzio che però è diversa da come è stata giudicata.  Purtroppo il meccanismo della giustizia sportiva, che rende subito  esecutive le sentenze, crea un presupposto negativo per sperare in  un’assoluzione».
C’è da aggiungere altro? Nulla, se non che ingiustizia, alla fine, è purtroppo fatta.
Articolo originale
Angelo Alessio, condannato perché uomo di Conte
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 - By Maurizio Romeo
 
	      
